Menu principale:
LA VIGILANZA
Nell'ambito dei controlli cui sono soggette le società cooperative una particolare valenza assume l'ispezione o revisione.
La competenza ad esercitare questa forma di controllo spetta al Ministero delle Attività Produttive e della Direzione Generale per gli Enti Cooperativi, salvo i casi in cui, ratione materiae, norme speciali dispongono diversamente:
-
-
-
-
La vigilanza si esercita mediante ispezioni ordinarie e straordinarie. Le ispezioni ordinarie sono eseguite dal Ministero delle Attività Produttive per cooperative e loro consorzi non associati ad alcuna Associazione giuridicamente riconosciuta; dalle Associazioni giuridicamente riconosciute, limitatamente alle proprie associate.
Di regola l'ispezione ordinaria deve aver luogo almeno una volta ogni due anni (biennio ispettivo).
L'ispezione ordinaria avviene annualmente per le seguenti cooperative:
a) cooperative e loro consorzi di edilizia abitativa iscritte al relativo Albo Nazionale;
b) cooperative sociali;
c) cooperative e consorzi:
1-
2-
3-
Le ispezioni straordinarie hanno luogo ogni volta che se ne presenti l'opportunità, sono di esclusiva competenza del Ministero del Lavoro e P.S. ed a carico del relativo bilancio.