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VIGILANZA

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LA VIGILANZA
Nell'ambito dei controlli cui sono soggette le società cooperative una particolare valenza assume l'ispezione o revisione.
La competenza ad esercitare questa forma di controllo spetta al Ministero delle Attività Produttive e della Direzione Generale per gli Enti Cooperativi, salvo i casi in cui, ratione materiae, norme speciali dispongono diversamente:
- cooperative di edilizia abitativa a contributo erariale (soggette alla vigilanza del Ministero dei Lavori Pubblici);
- cooperative delle Regioni Sicilia, Trentino A.A, Friuli V.G. (il controllo è demandato alle regioni stesse sulla base dei rispettivi statuti speciali);
- banche di credito cooperativo (sottoposte alla vigilanza del Ministero del Tesoro tramite la Banca d'Italia);
- cooperative di assicurazione (soggette al controllo del Ministero dell'Indusria C.A.).
La vigilanza si esercita mediante ispezioni ordinarie e straordinarie. Le ispezioni ordinarie sono eseguite dal Ministero delle Attività Produttive per cooperative e loro consorzi non associati ad alcuna Associazione giuridicamente riconosciuta; dalle Associazioni giuridicamente riconosciute, limitatamente alle proprie associate.
Di regola l'ispezione ordinaria deve aver luogo almeno una volta ogni due anni (biennio ispettivo).
L'ispezione ordinaria avviene annualmente per le seguenti cooperative:
a) cooperative e loro consorzi di edilizia abitativa iscritte al relativo Albo Nazionale;
b) cooperative sociali;
c) cooperative e consorzi:
1- con fatturato superiore a 20.895.134,46 Euro;
2- con partecipazione di controllo in società a responsabilità limitata;
3- con riserve indivisibili superiori a 4.000.000,00 Euro.
Le ispezioni straordinarie hanno luogo ogni volta che se ne presenti l'opportunità, sono di esclusiva competenza del Ministero del Lavoro e P.S. ed a carico del relativo bilancio.

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